1. (1)Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia nello Stato applica tale regime a partire dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione del numero di identificazione EX da parte dello Stato di stabilimento. Se il soggetto passivo è già identificato nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, ovvero dell'articolo 35 ter, il numero di partita IVA già attribuito viene cessato per il periodo in cui il soggetto passivo opera in regime di franchigia.