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Articolo 61 Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 31/12/2024]

Pagamento delle pene pecuniarie e delle sopratasse

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 61 Testo unico IVA

Articolo abrogato dal D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 ma si veda la nota(0)

[Le pene pecuniarie e le sopratasse irrogate dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto devono essere pagate nei modi indicati nel primo comma dell'art. 38, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di rettifica o di accertamento con il quale sono state irrogate o del separato avviso di cui al terzo comma dell'art. 58. Se è proposto ricorso contro la rettifica o l'accertamento o contro il separato provvedimento di irrogazione, il pagamento deve essere eseguito entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.

In caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi di cui al secondo comma dell'art. 38, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell'avviso o della sentenza o decisione definitiva.]

Note

(0) Il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, ha disposto (con l'art. 101, comma 2, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 61, primo comma, primo periodo, limitatamente alle parole «o del separato avviso di cui al terzo comma dell'articolo 58», e secondo periodo. Ha inoltre disposto (con l'art. 102, comma 1) che "Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026".

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