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Articolo 45 Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 09/10/2024]

Violazioni degli obblighi relativi alla contabilitā

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 45 Testo unico IVA

Articolo abrogato dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

[Chi rifiuta di esibire o dichiara di non possedere i libri, i registri, le scritture e i documenti che gli siano richiesti ai fini delle ispezioni e verifiche previste nell'art. 52, o comunque li sottrae all'ispezione o alla verifica, č punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila ad un milione, sempre che si tratti di libri, registri, documenti e scritture la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie a norma di legge o di cui risulta l'esistenza.

Chi non tiene o non conserva i registri previsti dal presente decreto č punito, anche se non ne sia derivato ostacolo all'accertamento, con la pena pecuniaria da lire duecentomila a cinque milioni. Alla stessa sanzione sono soggetti coloro che non tengono i registri in conformitā alle disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 39 e coloro che non conservano in tutto o in parte le fatture emesse e ricevute e le bollette doganali, ma la pena pecuniaria puō essere ridotta fino ad un quinto del minimo se le irregolaritā dei registri o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza.]

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