1. (1)I prestatori di servizi di pagamento per i quali l'Italia è Stato membro di origine mettono a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero conservate ai sensi dell'articolo 40 ter, in conformità e nei termini stabiliti dall'articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto. L'obbligo di cui al primo periodo è assolto anche dai prestatori che forniscono servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento in cui l'Italia è Stato membro ospitante. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono specificate le modalità tecniche di trasmissione.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP), in conformità all'articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010.
Note
Il D.Lgs. 18 ottobre 2023, n. 153 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai servizi di pagamento transfrontalieri prestati a decorrere dal 1° gennaio 2024".