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Articolo 40 quater Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Obbligo di comunicazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento

Dispositivo dell'art. 40 quater Testo unico IVA

1. (1)I prestatori di servizi di pagamento per i quali l'Italia è Stato membro di origine mettono a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero conservate ai sensi dell'articolo 40 ter, in conformità e nei termini stabiliti dall'articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto. L'obbligo di cui al primo periodo è assolto anche dai prestatori che forniscono servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento in cui l'Italia è Stato membro ospitante. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono specificate le modalità tecniche di trasmissione.

2. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP), in conformità all'articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1 del D. Lgs. 18 ottobre 2023, n. 153.
Il D.Lgs. 18 ottobre 2023, n. 153 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai servizi di pagamento transfrontalieri prestati a decorrere dal 1° gennaio 2024".

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