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Articolo 6 quater Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 09/10/2024]

Buono-corrispettivo multiuso

Dispositivo dell'art. 6 quater Testo unico IVA

1. Un buono-corrispettivo di cui all'articolo 6 bis si considera multiuso se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da' diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.

3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 6 assumendo come pagamento l'accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi.

4. Per i trasferimenti di un buono-corrispettivo multiuso diversi da quelli che intercorrono tra il soggetto che effettua le operazioni soggette ad imposta ai sensi del comma 3 e i soggetti nei cui confronti tali operazioni sono effettuate, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini dell'imposta.[nota ref 20612](1)[/nota]

Note

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 141, a decorrere dal 29 dicembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 141/2018; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 2, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 141/2018.

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