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Articolo 74 Testo unico dell'imposta di registro (TUR)

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131)

[Aggiornato al 03/10/2024]

Altre infrazioni

Dispositivo dell'art. 74 TUR

1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all'ispezione le scritture contabili rilevanti per l'applicazione dell'articolo 51, quarto comma, e chi non ottempera alle richieste degli uffici dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 63, è punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2000(1)(2).

1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo 53 bis, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87. Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024".
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139. Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

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