1. Per la costituzione di enfiteusi e per la devoluzione o la cessione del diritto dell'enfiteuta, la base imponibile č costituita dal ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, dal valore del diritto dell'enfiteuta.
2. Per l'affrancazione la base imponibile č costituita dalla somma dovuta dall'enfiteuta.
3. Il valore del diritto del concedente č pari alla somma dovuta dall'enfiteuta per l'affrancazione. Il valore del diritto dell'enfiteuta č pari alla differenza tra il valore della piena proprietā e la somma dovuta per l'affrancazione.