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Articolo 4 Testo unico dell'imposta di registro (TUR)

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131)

[Aggiornato al 03/10/2024]

Operazioni di societą ed enti esteri

Dispositivo dell'art. 4 TUR

1. Sono soggetti a registrazione:

  1. a) l'istituzione nel territorio dello Stato della sededell'amministrazione di società di ogni tipo e oggetto costituite all'estero ovvero della sede dell'amministrazione di enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, parimenti costituiti all'estero;
  2. b) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) avente la sede dell'amministrazione in uno Stato non facente parte della Unione europea(1);
  3. c) il trasferimento nel territorio dello Stato, da uno Stato non facente parte della Unione europea, della sede dell'amministrazione o della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) qualora la sede legale o rispettivamente quella dell'amministrazione non si trovi in uno Stato della Unione europea(1);
  4. d) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Unione europea, della sede dell'amministrazione di uno dei soggetti di cui alla lettera a), semprechè non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista dalla direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008(1);
  5. e) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Unione europea, della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a), avente la sede dell'amministrazione in uno Stato non facente parte della Unione europea, semprechè non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d)(1);
  6. f) la istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato di sedi secondarie di uno dei soggetti di cui alla lettera a), non avente la sede dell'amministrazione né quella legale in uno Stato della Unione europea, semprechè, in caso di trasferimento, non sia stata assolta, in un altro Stato della Unione europea, l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d)(1);
  7. g) la messa a disposizione di capitali di investimento o di esercizio a favore delle sedi secondarie stabilite nel territorio dello Stato dai soggetti di cui alla lettera a) non aventi la sede dell'amministrazione né quella legale in uno Stato della Unione europea(1);
  8. h) l'istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato dell'oggetto principale dell'impresa da parte di uno dei soggetti di cui alla lettera a) che non abbia la sede legale o la sede dell'amministrazione in uno Stato facente parte della Unione europea ovvero che in tale Stato non sia soggetto all'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d)(1).

Note

(1) Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettere a)) la modifica dell'art. 4, comma 1, lettere b) c) d) e) f) g) e h); (con l'art. 2, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 4, comma 1, lettera d). Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

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