1. Le cittā metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire societā per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle societā per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica.
2. Le societā di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione degli immobili interessati dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune.
3. Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono individuati con delibera del consiglio comunale. L'individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilitā, anche per gli immobili non interessati da opere pubbliche. Gli immobili di proprietā degli enti locali interessati dall'intervento possono essere conferiti alla societā anche a titolo di concessione .
4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la societā per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullitā, gli obblighi e i diritti delle parti.