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Articolo 92 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 01/03/2026]

Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale

Dispositivo dell'art. 92 TUEL

1. Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.

2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 7 e 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Massime relative all'art. 92 TUEL

Cass. civ. n. 8642/2010

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, alla luce delle disposizioni dei decreti legislativi n. 165 del 2001 (art. 53) e 267 del 2000 (art. 92), nonché della legge n. 662 del 1996 (art. 1, comma 58-bis, aggiunto dall'art. 6 del D.L. n. 79 del 1997, conv. con mod. dalla legge n. 40 del 1997), non sussiste un divieto di cumulo di impieghi per i dipendenti degli enti locali, essendo invece prevista la possibilità per i medesimi di svolgere prestazioni per conto di altri enti, previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, a meno che tale divieto non sia espressamente contemplato dallo Statuto del singolo ente locale o dalla contrattazione collettiva, secondo quanto disposto dall'art. 89, lett. g, del D.Lgs. n. 267 citato. (Fattispecie relativa a procedimento disciplinare attivato nei confronti di un dipendente part-time di un comune, con la qualifica di capo dell'ufficio tecnico, in relazione ad un incarico assunto da questi presso altra Amministrazione comunale).
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In tema di pubblico impiego privatizzato, non sussiste un divieto di cumulo di impieghi per i dipendenti degli enti locali, i quali possono invece svolgere prestazioni per conto di altri enti, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, a meno che tale divieto non sia espressamente contemplato dallo statuto del singolo ente locale, o dalla contrattazione collettiva (fattispecie relativa a procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente part-time di un comune, in relazione ad incarico assunto presso altra amministrazione comunale).

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