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Articolo 89 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 07/07/2024]

Fonti

Dispositivo dell'art. 89 TUEL

1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformitą allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalitą ed economicitą di gestione e secondo principi di professionalitą e responsabilitą.

2. La potestą regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:

  1. a) responsabilitą giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
  2. b) organi, uffici, modi di conferimento della titolaritą dei medesimi;
  3. c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
  4. d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
  5. e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
  6. f) garanzia della libertą di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attivitą didattica, scientifica e di ricerca;
  7. g) disciplina della responsabilitą e delle incompatibilitą tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attivitą e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

3. I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per le assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. In mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5. Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacitą di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.

6. Nell'ambito delle leggi, nonché dei regolamenti di cui al comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacitą e i poteri del privato datore di lavoro.

Massime relative all'art. 89 TUEL

Cass. civ. n. 8642/2010

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, alla luce delle disposizioni dei decreti legislativi n. 165 del 2001 (art. 53) e 267 del 2000 (art. 92), nonché della legge n. 662 del 1996 (art. 1, comma 58-bis, aggiunto dall'art. 6 del D.L. n. 79 del 1997, conv. con mod. dalla legge n. 40 del 1997), non sussiste un divieto di cumulo di impieghi per i dipendenti degli enti locali, essendo invece prevista la possibilitą per i medesimi di svolgere prestazioni per conto di altri enti, previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, a meno che tale divieto non sia espressamente contemplato dallo Statuto del singolo ente locale o dalla contrattazione collettiva, secondo quanto disposto dall'art. 89, lett. g, del D.Lgs. n. 267 citato. (Fattispecie relativa a procedimento disciplinare attivato nei confronti di un dipendente part-time di un comune, con la qualifica di capo dell'ufficio tecnico, in relazione ad un incarico assunto da questi presso altra Amministrazione comunale).

In tema di pubblico impiego privatizzato, non sussiste un divieto di cumulo di impieghi per i dipendenti degli enti locali, i quali possono invece svolgere prestazioni per conto di altri enti, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, a meno che tale divieto non sia espressamente contemplato dallo statuto del singolo ente locale, o dalla contrattazione collettiva (fattispecie relativa a procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente part-time di un comune, in relazione ad incarico assunto presso altra amministrazione comunale).

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