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Articolo 89 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 01/03/2026]

Fonti

Dispositivo dell'art. 89 TUEL

1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:

  1. a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
  2. b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
  3. c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
  4. d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
  5. e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
  6. f) garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;
  7. g) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

3. I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per le assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. In mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5. Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.

6. Nell'ambito delle leggi, nonché dei regolamenti di cui al comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

Massime relative all'art. 89 TUEL

Cass. civ. n. 8642/2010

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, alla luce delle disposizioni dei decreti legislativi n. 165 del 2001 (art. 53) e 267 del 2000 (art. 92), nonché della legge n. 662 del 1996 (art. 1, comma 58-bis, aggiunto dall'art. 6 del D.L. n. 79 del 1997, conv. con mod. dalla legge n. 40 del 1997), non sussiste un divieto di cumulo di impieghi per i dipendenti degli enti locali, essendo invece prevista la possibilità per i medesimi di svolgere prestazioni per conto di altri enti, previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, a meno che tale divieto non sia espressamente contemplato dallo Statuto del singolo ente locale o dalla contrattazione collettiva, secondo quanto disposto dall'art. 89, lett. g, del D.Lgs. n. 267 citato. (Fattispecie relativa a procedimento disciplinare attivato nei confronti di un dipendente part-time di un comune, con la qualifica di capo dell'ufficio tecnico, in relazione ad un incarico assunto da questi presso altra Amministrazione comunale).
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In tema di pubblico impiego privatizzato, non sussiste un divieto di cumulo di impieghi per i dipendenti degli enti locali, i quali possono invece svolgere prestazioni per conto di altri enti, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, a meno che tale divieto non sia espressamente contemplato dallo statuto del singolo ente locale, o dalla contrattazione collettiva (fattispecie relativa a procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente part-time di un comune, in relazione ad incarico assunto presso altra amministrazione comunale).

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