1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le cittą metropolitane, le comunitą montane, le comunitą isolane e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresģ, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attivitą aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.