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Articolo 43 Testo unico edilizia

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

[Aggiornato al 10/10/2024]

Riscossione

Dispositivo dell'art. 43 Testo unico edilizia

1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV della parte I del presente testo unico sono riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente procedente.

Spiegazione dell'art. 43 Testo unico edilizia

L’articolo in commento prevede la possibilità per la P.A., al fine di ottenere il pagamento dei contributi, delle sanzioni e delle spese derivanti dal rilascio dei titoli edilizi, di avvalersi delle procedure di riscossione coattiva delle entrate.

La giurisprudenza e la dottrina concordano nel ritenere che si tratti di una facoltà e non di un obbligo, con la conseguenza che il Comune può decidere, in alternativa alla riscossione mediante ruolo, di utilizzare le altre azioni per l’esecuzione delle obbligazioni previste dall’ordinamento.

Specificamente, la P.A., al fine di ottenere il pagamento delle somme ad essa dovute, può scegliere anche se avvalersi all’ingiunzione di cui all’art. 118 c.p.a. (che rinvia all’art. 633 e ss. c.p.c.), nonché alla procedura prevista dall’art. 2, R.D. n. 639/1910, ancora oggi vigente.

Si ricorda, infine, che gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia, inclusi gli aspetti relativi alla determinazione, liquidazione e riscossione del contributo di costruzione e le relative sanzioni, sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133 c.p.a.

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