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Articolo 3 bis Testo unico edilizia

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

[Aggiornato al 10/10/2024]

Interventi di conservazione

Dispositivo dell'art. 3 bis Testo unico edilizia

1. Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione incidenti sull'area interessata e senza aumento della superficie coperta, rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario.

Note

(1) Articolo introdotto dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

Spiegazione dell'art. 3 bis Testo unico edilizia

La disposizione in commento è stata introdotta nel 2014 dal cosiddetto decreto “sblocca Italia”, al dichiarato fine di promuovere il rilancio dei settori dell’edilizia e immobiliare, nonché di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo (v. Preambolo e art. 17, D.L. n. 133/2014, convertito in L. n. 164/2014).

L’attuazione di tali obiettivi deve essere perseguita anche mediante l’utilizzo degli strumenti pianificatori, che devono individuare gli edifici incompatibili con la pianificazione attuale e prevedere forme di compensazione ai soggetti che intendano riqualificare i luoghi mediante un piano attuativo.

Tuttavia, la norma non indica, nemmeno a titolo esemplificativo, quali tipi di incentivi possano essere concessi, litandosi a sancire che essi debbano incidere sull’area interessata e non possano consistere in un aumento della superficie coperta.
Tali limiti rendono difficoltosa l’applicazione della disposizione, soprattutto se si considera che esistono già nell’ordinamento nazionale e regionale diversi strumenti pianificatori con fini analoghi, come i piani di recupero di cui agli artt. 27 e ss. L. n. 457/1978 o i programmi di riqualificazione urbana.


Massime relative all'art. 3 bis Testo unico edilizia

Corte cost. n. 67/2016

Non č fondata, con riferimento agli artt. 3 comma 1, 117 comma 3, e 118 commi 1 e 2 Cost., la questione di legittimitą costituzionale dell'art. 17 comma 1 lett. b) D.L. 12 settembre 2014 n. 133 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 L. 11 novembre 2014 n. 164 - introduttiva dell'art. 3-bis T.U 6 giugno 2001 n. 380 - il quale, dopo aver previsto che «lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non pił compatibili con gli indirizzi della pianificazione», ha stabilito che «nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facoltą dei proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario», trattandosi in buona sostanza, di un meccanismo riconducibile al sistema della c.d. "perequazione urbanistica", inteso a combinare, in contesti procedimentali di "urbanistica contrattata", il mancato onere per l'amministrazione comunale, connesso allo svolgersi di procedure ablatorie, con la corrispondente incentivazione al recupero, eventualmente anche migliorativo, da parte dei proprietari, del patrimonio immobiliare esistente: il tutto in linea con l'esplicito intento legislativo di promuovere la ripresa del settore edilizio senza, tra l'altro, aumentare, e anzi riducendo, il «consumo di suolo».

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