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Articolo 1 Testo unico edilizia

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

[Aggiornato al 10/10/2024]

Ambito di applicazione

Dispositivo dell'art. 1 Testo unico edilizia

1. Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la normativa di tutela dell'assetto idrogeologico e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

3. Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.

Note

(1) Le parole "la normativa di tutela dell'assetto idrogeologico" sono state aggiunte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Spiegazione dell'art. 1 Testo unico edilizia

La disposizione in esame delimita l’ambito di applicazione del Testo Unico, specificando che esso contiene i principi fondamentali e generali relativi all’attività edilizia, in conformità all'assetto costituzionale delineato dalla riforma del 2001, che ha attribuito la materia del governo del territorio alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117 Cost.).

In passato, la regolamentazione dell’attività edilizia era contenuta in vari testi legislativi stratificatisi nel tempo, tra i quali rivestono particolare importanza la L. n. 1150/1942 e la L. n. 10/1997, e regolamentari, ed era spesso legata alla disciplina attinente all’urbanistica.
Si tratta, però, di due ambiti diversi, anche se strettamente collegati, in quanto con l’espressione “attività edilizia” si intende generalmente ogni forma di trasformazione del suolo, mentre il termine “urbanistica” fa piuttosto riferimento alla pianificazione finalizzata ad uno sviluppo ordinato del territorio.
Con l’approvazione del presente Testo Unico, il Legislatore ha voluto attuare il riordino e il coordinamento di tutte le norme rilevanti specificamente in tema di attività edilizia, al fine di favorirne la conoscibilità e l’applicazione uniforme, nonché innovare alcuni aspetti della materia che necessitavano di essere aggiornati per adattarli al presente quadro normativo.

Tuttavia, l’esercizio dell’attività edilizia è suscettibile di avere un impatto anche in altri ambiti, che -ai sensi del secondo e terzo comma della norma in commento- rimangono disciplinati dalle diverse normative speciali di settore.
In particolare, il comma 2 fa espressamente salve, anzitutto, le disposizioni relative alla tutela dei beni culturali e ambientali, per le quali il testo legislativo di riferimento è oggi il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. n. 42/2004.

Tale comma è stato modificato dalla Legge n. 221/2015, che ha aggiunto l’espresso richiamo anche alla normativa in materia di tutela dell’assetto idrogeologico, trattandosi di uno dei vincoli principali influenti sull’attività edilizia realizzabile dai privati.
Infatti, in presenza di un vincolo di questo genere è necessario acquisire non solo il titolo abilitativo richiesto ai sensi del T.U. Edilizia, ma anche l’atto di assenso dell’autorità preposta alla tutela dell’assetto idrogeologico dell’area interessata dall’intervento (art. 5, D.P.R. n. 380/2001).
Lo strumento urbanistico principale mediante il quale viene attuata la tutela dell’assetto idrogeologico è il PAI (Piano di assetto idrogeologico), che contiene l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime, e la giurisprudenza prevalente tende ad escludere la legittimità dei titoli abilitativi che contrastino con le previsioni di tale Piano.

Per quanto riguarda “le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia” alle quali fa riferimento il comma 2 si possono ricordare ad esempio la L. n. 13/1989 sul superamento delle barriere architettoniche, nonché il Codice della strada.

Infine, sono fatte salve le disposizioni di cui agli att. 24 e 25, D. Lgs. n. 112/1998, che dettano i principi organizzativi e il procedimento per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi da parte dei Comuni.

Massime relative all'art. 1 Testo unico edilizia

Corte cost. n. 60/2017

Le disposizioni regionali che riguardano la disciplina degli interventi edilizi in zone sismiche devono essere ricondotte all'ambito materiale del «governo del territorio», nonché a quello relativo alla «protezione civile», per i profili concernenti la tutela dell'incolumità pubblica. In materia assumono la valenza di principio fondamentale le disposizioni contenute nel D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (TUE), che prevedono determinati adempimenti procedurali, a condizione che questi ultimi rispondano ad esigenze unitarie, particolarmente pregnanti di fronte al rischio sismico.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2015, n. 12, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011 n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)» nella parte in cui ha introdotto nella legge della Regione Abruzzo 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) all'art. 19-bis, la lettera d) del comma 2, in forza del quale il regolamento attuativo avrebbe anche il compito di definire il contenuto delle "opere minori" nonché di "quelle prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità", da ritenersi esentate sia dal procedimento di autorizzazione preventiva previsto dagli artt. 7 e 8 della legge regionale n. 28 del 2011, sia da quello di preavviso, con contestuale deposito, disciplinato, per le opere ricomprese in zone definite di bassa sismicità, dagli artt. 9 e 10 della stessa legge.

Cons. Stato n. 2/2008

Ad avviso dell'Adunanza il citato art. 12, comma 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 (norma, invero, avente valenza mista: edilizia, da un lato, in quanto volta ad incidere sui tempi dell'attività edificatoria; urbanistica, dall'altro, in quanto finalizzata alla salvaguardia, in definiti ambiti temporali, degli assetti urbanistici in itinere e, medio tempore, dell'ordinato assetto del territorio) prevalga, in effetti, su eventuali norme regionali previgenti di contenuto difforme quali, per quanto qui interessa, l'art. 5 della L.R. n. 24 del 1977 e l'art. 36 della L.R. n. 38 del 1999, come sopra interpretate. A tale conclusione induce, invero, l'art. 1, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 380/2001, secondo cui "il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia", nonché i commi 1 e 3 dell'art. 2, secondo cui, rispettivamente, "le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico" e "le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi". E, del resto, la norma si muove nella logica del terzo comma dell'art. 117 Cost., secondo cui sono materie di legislazione concorrente, tra le altre, quelle relative al "governo del territorio" e, "nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato".

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