La disposizione in esame delimita l’ambito di applicazione del Testo Unico, specificando che esso contiene i principi
fondamentali e generali relativi all’attività edilizia, in conformità all'assetto costituzionale delineato dalla riforma del 2001, che ha attribuito la materia del
governo del territorio alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (art.
117 Cost.).
In passato, la regolamentazione dell’attività edilizia era contenuta in vari testi legislativi stratificatisi nel tempo, tra i quali rivestono particolare importanza la L. n. 1150/1942 e la L. n. 10/1997, e regolamentari, ed era spesso legata alla disciplina attinente all’urbanistica.
Si tratta, però, di due ambiti diversi, anche se strettamente collegati, in quanto con l’espressione “
attività edilizia” si intende generalmente ogni forma di trasformazione del suolo, mentre il termine “
urbanistica” fa piuttosto riferimento alla pianificazione finalizzata ad uno sviluppo ordinato del territorio.
Con l’approvazione del presente Testo Unico, il Legislatore ha voluto attuare il riordino e il coordinamento di tutte le norme rilevanti specificamente in tema di attività edilizia, al fine di favorirne la conoscibilità e l’applicazione uniforme, nonché innovare alcuni aspetti della materia che necessitavano di essere aggiornati per adattarli al presente quadro normativo.
Tuttavia, l’esercizio dell’attività edilizia è suscettibile di avere un impatto anche in altri ambiti, che -ai sensi del secondo e terzo comma della norma in commento- rimangono disciplinati dalle diverse normative speciali di settore.
In particolare, il comma 2 fa espressamente salve, anzitutto, le disposizioni relative alla tutela dei beni culturali e ambientali, per le quali il testo legislativo di riferimento è oggi il
Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. n. 42/2004.
Tale comma è stato modificato dalla Legge n. 221/2015, che ha aggiunto l’espresso richiamo anche alla normativa in materia di tutela dell’assetto idrogeologico, trattandosi di uno dei vincoli principali influenti sull’attività edilizia realizzabile dai privati.
Infatti, in presenza di un vincolo di questo genere è necessario acquisire non solo il titolo abilitativo richiesto ai sensi del T.U. Edilizia, ma anche l’atto di assenso dell’autorità preposta alla tutela dell’assetto idrogeologico dell’area interessata dall’intervento (art.
5, D.P.R. n. 380/2001).
Lo strumento urbanistico principale mediante il quale viene attuata la tutela dell’assetto idrogeologico è il PAI (Piano di assetto idrogeologico), che contiene l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime, e la giurisprudenza prevalente tende ad escludere la legittimità dei titoli abilitativi che contrastino con le previsioni di tale Piano.
Per quanto riguarda “
le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia” alle quali fa riferimento il comma 2 si possono ricordare ad esempio la L. n. 13/1989 sul superamento delle barriere architettoniche, nonché il
Codice della strada.
Infine, sono fatte salve le disposizioni di cui agli att. 24 e 25, D. Lgs. n. 112/1998, che dettano i principi organizzativi e il
procedimento per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi da parte dei Comuni.