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Articolo 261 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

[Aggiornato al 04/07/2023]

Dispositivo dell'art. 261 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

Ai maggiori oneri, che derivano dall'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e del presente decreto alla gestione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura, viene provveduto mediante anticipo da parte dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle somme occorrenti da recuperarsi in sede di determinazione del fabbisogno annuo.

Le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione della misura del contributo sono stabilite per gli esercizi di competenza in relazione alle risultanze e al fabbisogno della gestione, con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Tale contributo č commisurato all'imposta o all'estimo catastale dei fondi rustici ed iscritto nei ruoli del l'imposta fondiaria, ai sensi dell'art. 3, comma primo della legge 16 giugno 1939, n. 942, e riscosso in addizionale all'imposta stessa.

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