Il riscatto di capitale della renditadi cuiall'articolo precedente è condizinato alla dimostrazione da parte del titolare del possesso de requisiti personali e familiari di legge e dell'utilità dell'investimento per gli scopi contemplati dall'articolo stesso.
Nell'investimento in beni terrieri s'intendono compresi, oltre l'acquisto dei terreni, affrancazioni di canoni ed estinzione di mutui, tutte le opere edilizie inerenti al fondo ed utili alla valorizzazione dell'azienda agricola, nonché le opere di miglioramento fondiario.
Le macchine agricole, per il cui acquisto può essere concesso il riscatto, debbono essere di apprezzabile rilevanza economica e reale utilità in relazioni all'entità ed alle caratteristiche dell'azienda agricola, per la quale debbono essere usate.