Per i casi di inabilità permanente derivante, da infortunio sul lavoro in agricoltura, assoluta o parziale di grado superiore al quindici per cento, è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, una rendita di inabilità, sulla base della retribuzione annua convenzionale di lire trecentosettantamila per i lavoratori di età superiore a sedici anni e di lire duecentosedicimila per i lavoratori di età non superiore a sedici anni, e delle aliquote percentuali stabilite nella tabella allegato n. 6. (1)
A decorrere dal 1 luglio 1965 si applica la tabella delle aliquote percentuali di retribuzione di cui all'allegato n. 7.
Dalla data del 1 luglio 1965 sono riliquidate tutte le rendite in godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al precedente comma.