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Articolo 201 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

[Aggiornato al 04/07/2023]

Dispositivo dell'art. 201 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto č esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro, salvo per quanto riguarda la navigazione marittima, la pesca marittima e il lavoro portuale, nei cui confronti la vigilanza č esercitata rispettivamente a mezzo delle autoritā marittime del territorio dello Stato o consolari all'estero e degli uffici del lavoro portuale.

Le autoritā predette hanno facoltā di negare le spedizioni alla nave, quando risulti che le disposizioni stesse non siano state osservate.

Per la navigazione marittima le spedizioni debbono essere negate quando siano stati omessi in tutto o in parte i versamenti dei contributi assicurativi.

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