Alla visita medica prescritta dal primo comma dello articolo precedente debbono essere sottoposti anche i lavoratori provenienti da altra impresa soggetta allo obbligo assicurativo contro la silicosi e l'asbestosi.
Il datore di lavoro è esonerato dal fare eseguire la suddetta visita quando questa sia stata effettuata, a distanza di tempo non superiore ad un anno, a cura di precedente datore di lavoro, purché questa condizione possa essere dimostrata dal lavoratore mediante consegna dell'attestazione di cui all'art. 162. L'attestazione è conservata dal datore di lavoro stesso ai fini della vigilanza.
Anche in tale caso la prima visita periodica o di controllo è eseguita ai sensi del comma secondo dell'articolo 157 non oltre un anno dalla data della precedente visita.