Le prestazioni assicurative sono dovute:
- a) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi - con le loro conseguenze dirette - da cui sia derivata la morte ovvero una inabilità permanente al lavoro superiore al 20 per cento;(1)
- b) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. In tali casi si procederà alla valutazione globale del danno.
Le prestazioni di cui alla lettera b) del comma precedente si intendono dovute anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi, associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio.
Note
(1)
Con sentenza del 2 - 15 aprile 1981 n. 64, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 145 lett. a) d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte in cui richiede, ai fini della corresponsione della rendita, in caso di silicosi o asbestosi, un grado minimo di inabilità permanente superiore al 20, anziché al 10."