[Per silice libera, o biossido di silicio allo stato libero, di cui all'articolo precedente ed alla tabella allegato n. 8, s'intende sia quella a struttura cristallina, sia quella allo stato amorfo.
Ai fini dell'applicazione delle norme di legge e della tabella delle lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, le rocce, gli abrasivi e i materiali indicati nella tabella medesima si considerano contenenti silice libera o amianto quando questi siano presenti in percentuale tale da poter dare luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio.]