L'istituto assicuratore ha il diritto di controllare l'andamento delle cure in qualsiasi luogo esse siano praticate e di disporre il trasferimento dell'infortunato in luogo di cura designato dall'istituto medesimo. A tal fine i luoghi di cura e i medici privati debbono permettere tutti gli accertamenti disposti dall'istituto e fornire allo stesso tutte le notizie, gli elementi e i documenti da esso richiesti.
In caso di contestazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 87.