Agli effetti del penultimo comma dell'articolo precedente, la data di sbarco, sia che questo avvenga all'estero, sia che avvenga nel territorio nazionale, č quella indicata sul ruolo di equipaggio dall'ufficiale consolare o dall'ufficiale di porto.
In caso di sbarco di un infortunato in un porto del territorio nazionale, non vi č obbligo del deposito delle spese di cura e di rimpatrio da parte del comandante della nave; se lo sbarco avviene invece in altri porti, il comandante, d'accordo con l'ufficio di porto o consolare, deve anche garantire e depositare presso detto ufficio acconti sull'indennitā per inabilitā temporanea per il periodo che l'ufficio stesso crederā di stabilire.