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Articolo 66 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

[Aggiornato al 04/07/2023]

Dispositivo dell'art. 66 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:

  1. 1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
  2. 2) una rendita per l'inabilità permanente;
  3. 3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
  4. 4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
  5. 5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
  6. 6) la fornitura degli apparecchi di protesi.

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