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Articolo 122 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

[Aggiornato al 04/07/2023]

Dispositivo dell'art. 122 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

Quando la morte sopraggiunge in conseguenza dello infortunio dopo la liquidazione della rendita di inabilità permanente, la domanda per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti nell'art. 85 deve essere proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della morte. (1)

Note

(1) Con sentenza del 24 gennaio-3 febbraio 1994 n. 14, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 122 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte in cui non prevede che l'Istituto assicuratore, nel caso di decesso dell'assicurato, debba avvertire i superstiti della loro facoltà di proporre domanda per la rendita nella misura e nei modi previsti dall'art. 85 nel termine decadenziale di novanta giorni decorrenti dalla data dell'avvenuta comunicazione."

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