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Articolo 117 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

[Aggiornato al 04/07/2023]

Dispositivo dell'art. 117 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

Per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea, quando non ricorra l'applicazione del successivo art. 118, la retribuzione da assumere come base è uguale alla retribuzione giornaliera che si ottiene col procedimento di cui al secondo comma dell'art. 116, calcolando, però, il guadagno medio orario degli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti quello dell'infortunio.

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