È nullo qualsiasi patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità o a diminuirne la misura stabilita nel presente titolo.
Le transazioni concernenti il diritto all'indennità alla misura di essa, non sono valide senza l'omologazione del Tribunale del luogo dove si e effettuata la transazione stessa. All'omologazione il Tribunale provvede in camera di consiglio.