Nei casi in cui non sia applicabile, per le limitazioni previste dall'art. 2, secondo comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, il beneficio dell'assunzione obbligatoria nelle imprese private, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro č autorizzata a concedere, ove sussistano condizioni di accertato bisogno, un assegno mensile di incollocabilitā non superiore a lire quindicimila, per tutta la durata di dette limitazioni e condizioni.
Le modalitā per l'erogazione di tale assegno sono deliberate dall'Associazione di cui sopra ed approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.