Gli ispettori del lavoro e i funzionari da essi delegati i quali, per eseguire le inchieste previste dall'articolo 56(1), devono trasferirsi dalla propria sede, hanno diritto ad un'indennità nella misura ed alle condizioni stabilite dalle norme vigenti.
[L'indennità predetta non è dovuta nei casi in cui la trasferta sia necessaria ai termini del codice di procedura penale.]
È parimenti corrisposta un'indennità, nella misura e nei casi determinati dalla vigente tariffa penale, ai testimoni, ai medici e agli altri periti chiamati dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro, che esegue l'inchiesta, nell'interesse di questa.