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Diritto penale -

Il traffico di influenze illecite e il rapporto con il "lobbying"

AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2023
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą Cattolica del Sacro Cuore di Milano
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
L’elaborato si pone l’obiettivo di analizzare il difficile rapporto e confine sussistente tra il delitto di traffico di influenze illecite - così come disciplinato dall’art. 346 bis del c.p.- e il diffuso fenomeno di lecita rappresentanza di interessi (c.d. lobbying).
Fornita una descrizione dell’evoluzione normativa della fattispecie di traffico di influenze illecite, il primo capitolo analizza i principali tratti distintivi dell’attuale formulazione del delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.): soggetto attivo e passivo del reato, condotte di traffico di influenze illecite c.d. gratuito e c.d. oneroso, elemento soggettivo, pene, aggravanti e attenuanti.
L’analisi della fattispecie di reato - nonostante le fonti internazionali e il "gruppo GRECO" (Group of States Against Corruption) sollecitino gli Stati a dotarsi sia di una fattispecie sanzionatrice del traffico di influenze illecite che di una normativa organica della mediazione lecita da lobbying - ne mette in luce la vaga tipicità e offensività. La norma non consente di individuare in modo chiaro e inequivocabile la linea di confine sussistente tra mediazione lecita da lobbying e mediazione illecita da traffico di influenze illecite.
Il secondo capitolo, delineata e analizzata la fattispecie di traffico di influenze illecite nella sua evoluzione normativa, procede ad un’analisi dettagliata del contrapposto fenomeno lecito di rappresentanza di interessi: partendo dall’indicazione degli elementi distintivi, analizzato lo sviluppo del fenomeno nell’Unione europea e presentate le mancate riforme legislative in materia, conclude indicando i possibili modelli di regolazione - così come adottati da altri ordinamenti giuridici europei- e con una trattazione più dettagliata del rapporto tra mediazione lecita e delitto di traffico di influenze illecite.
Il terzo capitolo pone il focus sulle esperienze normative di altri ordinamenti giuridici europei. Partendo da un’analisi delle fonti sovranazionali disciplinanti tanto il traffico di influenze illecite quanto la mediazione lecita da lobbying (Convenzione di Strasburgo, Convenzione di Merida), si sofferma sull’esperienza degli ordinamenti giuridici di Francia, Spagna e Regno Unito.
Nonostante le sollecitazioni provenienti dalle comunità internazionali, viene messa in luce la carenza a livello europeo tanto di una soddisfacente criminalizzazione del traffico di influenze illecite quanto di una chiara e precisa regolamentazione dell’attività di mediazione lecita da lobbying.
Infine, il quarto capitolo si pone l’obiettivo di analizzare il fondamentale ruolo della giurisprudenza italiana, rivelatasi spesso anticipatrice delle riforme legislative in materia di delitto di millantato credito e traffico di influenze illecite.
Ancora oggi, i giudici, data la vaga tipicità e offensività delle condotte descritte dall’articolo 346-bis c.p. mantengono – in assenza di una normativa extra penale dell’attività di lobbying da cui poter ricavare a contrario la sfera di illiceità delle condotte di mediazione - un ruolo fondamentale e centrale nell’individuare le condotte integranti la fattispecie di reato. La soluzione giurisprudenziale - che individua il discrimen nella finalità perseguita attraverso la mediazione - seppur pregevole, non può di certo dirsi risolutiva, poiché porta con sé l’incertezza e la temporaneità tipiche di tutti gli orientamenti giurisprudenziali.
Non resta, dunque, che attendere un’auspicata riforma di legge che porti con sé i) una disciplina organica della mediazione lecita da lobbying, attività utile e auspicata nei rapporti tra cittadini e pubblici poteri in una democrazia rappresentativa e partecipativa, ii) una maggiore offensività e tipicità della fattispecie di traffico di influenze illecite che consenta, da un lato, di non lasciare impunite le condotte dei faccendieri che si fanno dare del denaro o altra utilità come compenso per l’esercizio di una mediazione illecita verso un pubblico funzionario, e, dall’altro, di non ricondurre nell’alveo della responsabilità penale condotte del tutto lecite ed auspicate.

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