AUTORE:
Carolina Di Micco
ANNO ACCADEMICO: 2021
TIPOLOGIA: Diploma di Laurea
ATENEO: Universitą degli Studi di Napoli - Federico II
FACOLTÀ: Scienze Politiche
ABSTRACT
Il presente lavoro si propone di esaminare, attraverso l’analisi della disciplina normativa e della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, la compatibilità della pena dell’ergastolo con i principi costituzionali e convenzionali relativi alla tutela dei diritti fondamentali dell’uomo.
In particolare, l’attenzione si è concentrata sui rapporti tra la pena dell’ergastolo e l’art. 4 bis della l. sull'ordinamento penitenziario riguardante le preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale per alcuni tipi di reati, per lo più di matrice associativa, in assenza di collaborazione con la giustizia.
Nel corso della tesi, si è cercato di mettere in evidenza come l’art. 4-bis ord. penit. determini una conseguenza estremamente gravosa per il condannato all’ergastolo, poiché in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell’art. art. 58 della l. sull'ordinamento penitenziario non può usufruire di nessuna misura penitenziaria extramuraria, compresa la liberazione condizionale.
Questo fenomeno è chiamato dalla dottrina e dalla giurisprudenza "ergastolo ostativo", in quanto la situazione di ergastolano non collaborante osta alla concessione dei suddetti benefici.
Da qui l’impegno di verificare se un simile trattamento penitenziario possa essere compatibile con la Costituzione e la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
In particolare, l’attenzione si è concentrata sui rapporti tra la pena dell’ergastolo e l’art. 4 bis della l. sull'ordinamento penitenziario riguardante le preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale per alcuni tipi di reati, per lo più di matrice associativa, in assenza di collaborazione con la giustizia.
Nel corso della tesi, si è cercato di mettere in evidenza come l’art. 4-bis ord. penit. determini una conseguenza estremamente gravosa per il condannato all’ergastolo, poiché in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell’art. art. 58 della l. sull'ordinamento penitenziario non può usufruire di nessuna misura penitenziaria extramuraria, compresa la liberazione condizionale.
Questo fenomeno è chiamato dalla dottrina e dalla giurisprudenza "ergastolo ostativo", in quanto la situazione di ergastolano non collaborante osta alla concessione dei suddetti benefici.
Da qui l’impegno di verificare se un simile trattamento penitenziario possa essere compatibile con la Costituzione e la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.