AUTORE:
Enza Tarquini
ANNO ACCADEMICO: 2018
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą Europea di Roma
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Diritto alla salute e autodeterminazione del paziente sono, oggi, tematiche ampiamente dibattute: esse presentano rilevanti ripercussioni in relazione ai “temi caldi” del consenso informato al trattamento sanitario e, specularmente, del rifiuto delle terapie, in particolare quelle c.d. Life-sustaining. Nonostante l’entrata in vigore della l. 22 dicembre 2017, n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” abbia tentato di dare al riguardo direttive più precise, alcune questioni rimangono ancora aperte. L’obiettivo del presente lavoro è svolgere una riflessione sugli aspetti cruciali dell’ampia categoria del diritto alla salute, così come regolato anzitutto nell’art. 32 Cost., per poter arrivare a delineare con sufficiente chiarezza i presupposti giuridici alla luce dei quali va analizzata la nuova disciplina normativa del consenso informato e delle c.d. disposizioni anticipate di trattamento.
Al fine di raggiungere l’obiettivo suddetto, il capitolo primo affronta il diritto alla salute dapprima in una prospettiva storica, analizzando la sua evoluzione a partire dall’ordinamento liberale fino alla più compiuta elaborazione offerta in sede di Assemblea costituente: grazie alla menzionata elaborazione dei Padri costituenti, la tensione verso il miglior stato di salute possibile si manifesta come un’aspirazione naturalmente umana, che nel tempo ha guadagnato il ruolo di pretesa riconosciuta dall’ordinamento italiano a livello giuridico.
Si procede, poi, nella seconda parte del capitolo I, con l’esame dell’art. 32 Cost. nelle sue componenti di libertà alla salute e di diritto sociale, per arrivare infine alla disamina (dottrinale, giurisprudenziale e normativa) della «pluralità di situazioni soggettive assai differenziate tra loro», tutte riconducibili alla norma costituzionale: il diritto all'integrità psico-fisica, il diritto all'ambiente salubre, il diritto a non esser curato, il diritto di esser curato e il diritto degli indigenti alle cure gratuite.
Nel capitolo secondo, invece, lo stesso diritto viene esaminato alla luce della giurisprudenza italiana, in relazione ad alcune sue “sfaccettature”: quella danno alla salute, dei trattamenti sanitari obbligatori, dei trattamenti sanitari non obbligatori, per concludere con un primo cenno al consenso informato del paziente e al correlativo ruolo del medico.
Il capitolo terzo è interamente dedicato all’istituto del consenso informato nella relazione medico-paziente, che, nella prospettiva dell’art. 32 Cost., «rappresenta il diritto del paziente a partecipare alle decisioni relative alla scelta del trattamento sanitario». Oltre a ripercorrere storicamente la nascita e l’evoluzione del consenso informato, nell'ordinamento giuridico italiano e internazionale, il cap. descrive il progressivo riconoscimento del consenso informato nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità e si incentra, poi, sulla possibilità di rifiuto dei trattamenti sanitari: il combinato disposto dei commi primo e secondo dell’art. 32 Cost., fondando l’autodeterminazione terapeutica del malato, implica l’esistenza di un diritto a rifiutare le cure, accanto al principio del consenso informato. Si analizza, in ultimo, il tema delle c.d. end-life decisions: il par. 4 ripercorre alcune delle più famose querelle giurisprudenziali legate al tema del fine vita: il c.d. caso Welby, il c.d. Caso Englaro, il caso di Walter Piludu, e infine un accenno al caso del Sig. Fabiano Antoniani, alias “Dj Fabo”.
Infine, il capitolo IV espone i passaggi fondamentali della l. 22 dicembre 2017, n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. Si procede alla disamina della disciplina più innovativa della legge e, allo stesso tempo, più problematica: gli 11 commi dell'articolo 1, rubricato “Consenso informato”, che hanno l'obiettivo di definire l'istituto in ogni sua dimensione e pongono fine ad ogni possibile equivoco interpretativo, sancendo in via generale ed astratta l’obbligo del medico di informare il paziente»; gli 8 commi dell'articolo 4, rubricato “Disposizioni anticipate di trattamento”, che forniscono una regolamentazione delle modalità di manifestazione della volontà di «ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere», la quale, «in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari». Successivamente, nel par. 4, si prospettano le conseguenze di tale normativa rispetto alle eventuali derive eutanasiche, alla evidente lacuna circa l’obiezione di coscienza del medico e della struttura sanitaria nel suo complesso e alla responsabilità dell’équipe sanitaria.
Al fine di raggiungere l’obiettivo suddetto, il capitolo primo affronta il diritto alla salute dapprima in una prospettiva storica, analizzando la sua evoluzione a partire dall’ordinamento liberale fino alla più compiuta elaborazione offerta in sede di Assemblea costituente: grazie alla menzionata elaborazione dei Padri costituenti, la tensione verso il miglior stato di salute possibile si manifesta come un’aspirazione naturalmente umana, che nel tempo ha guadagnato il ruolo di pretesa riconosciuta dall’ordinamento italiano a livello giuridico.
Si procede, poi, nella seconda parte del capitolo I, con l’esame dell’art. 32 Cost. nelle sue componenti di libertà alla salute e di diritto sociale, per arrivare infine alla disamina (dottrinale, giurisprudenziale e normativa) della «pluralità di situazioni soggettive assai differenziate tra loro», tutte riconducibili alla norma costituzionale: il diritto all'integrità psico-fisica, il diritto all'ambiente salubre, il diritto a non esser curato, il diritto di esser curato e il diritto degli indigenti alle cure gratuite.
Nel capitolo secondo, invece, lo stesso diritto viene esaminato alla luce della giurisprudenza italiana, in relazione ad alcune sue “sfaccettature”: quella danno alla salute, dei trattamenti sanitari obbligatori, dei trattamenti sanitari non obbligatori, per concludere con un primo cenno al consenso informato del paziente e al correlativo ruolo del medico.
Il capitolo terzo è interamente dedicato all’istituto del consenso informato nella relazione medico-paziente, che, nella prospettiva dell’art. 32 Cost., «rappresenta il diritto del paziente a partecipare alle decisioni relative alla scelta del trattamento sanitario». Oltre a ripercorrere storicamente la nascita e l’evoluzione del consenso informato, nell'ordinamento giuridico italiano e internazionale, il cap. descrive il progressivo riconoscimento del consenso informato nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità e si incentra, poi, sulla possibilità di rifiuto dei trattamenti sanitari: il combinato disposto dei commi primo e secondo dell’art. 32 Cost., fondando l’autodeterminazione terapeutica del malato, implica l’esistenza di un diritto a rifiutare le cure, accanto al principio del consenso informato. Si analizza, in ultimo, il tema delle c.d. end-life decisions: il par. 4 ripercorre alcune delle più famose querelle giurisprudenziali legate al tema del fine vita: il c.d. caso Welby, il c.d. Caso Englaro, il caso di Walter Piludu, e infine un accenno al caso del Sig. Fabiano Antoniani, alias “Dj Fabo”.
Infine, il capitolo IV espone i passaggi fondamentali della l. 22 dicembre 2017, n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. Si procede alla disamina della disciplina più innovativa della legge e, allo stesso tempo, più problematica: gli 11 commi dell'articolo 1, rubricato “Consenso informato”, che hanno l'obiettivo di definire l'istituto in ogni sua dimensione e pongono fine ad ogni possibile equivoco interpretativo, sancendo in via generale ed astratta l’obbligo del medico di informare il paziente»; gli 8 commi dell'articolo 4, rubricato “Disposizioni anticipate di trattamento”, che forniscono una regolamentazione delle modalità di manifestazione della volontà di «ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere», la quale, «in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari». Successivamente, nel par. 4, si prospettano le conseguenze di tale normativa rispetto alle eventuali derive eutanasiche, alla evidente lacuna circa l’obiezione di coscienza del medico e della struttura sanitaria nel suo complesso e alla responsabilità dell’équipe sanitaria.