AUTORE:
Riccardo Zanaboni
ANNO ACCADEMICO: 2019
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi di Pavia
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Il presente studio ha lo scopo di affrontare l’insieme delle problematiche riguardanti il crimine di aggressione nel diritto internazionale.
Tale crimine ha dato origine a numerosi dibattiti e tentativi di negoziati in relazione ad una definizione che potesse essere accettata e condivisa dalla comunità internazionale fin dai tempi della Società delle Nazioni: per lungo tempo, infatti, l’aggressione venne considerata come un mezzo legittimo per la risoluzione di controversie tra Stati.
Il presente lavoro affronterà nel primo capitolo il complesso e tortuoso percorso che ha portato all’attuale definizione del crimine di aggressione, nonché le ragioni per cui si è deciso di attribuire la competenza per questo crimine alla Corte Penale Internazionale e le conseguenze a riguardo; ci si soffermerà poi sui principali tentativi di elaborare una definizione che potesse essere accettabile e condivisa e sulle cause del fallimento della gran parte dei negoziati avvenuti durante la prima parte del XX secolo.
Verrà presa in considerazione ed esaminata la risoluzione 3314/1974 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in grado per la prima volta di configurare una fattispecie definitoria per il crimine di aggressione, la quale, nonostante forti critiche su alcuni articoli della risoluzione stessa, è stata presa come punto di riferimento nei decenni successivi.
Verranno analizzati e approfonditi i negoziati avvenuti durante la conferenza di Roma, istitutiva della Corte Penale Internazionale, nella quale si dibatté a lungo sull’an e sul quomodo per l’attribuzione della giurisdizione della Corte su tale crimine: la soluzione adottata fu di compromesso in quanto si limitava a prevedere una norma, l’articolo 5 paragrafo 2, in cui si disponeva che la Corte avrebbe potuto esercitare effettivamente la propria competenza soltanto una volta che sarebbero stati approvati degli emendamenti in conformità con gli articoli 121 e 123 dello Statuto, rimandando così, ancora una volta, l’attribuzione in concreto della giurisdizione della Corte sul crimine. “The long journey”, espressione impiegata dal giudice Giorgio Gaja in uno dei sui scritti sull’argomento, è stato caratterizzato da un ultimo ventennio nel quale, finalmente, si sono intensificati e concentrati gli sforzi per adottare una definizione condivisa del crimine: prima la Commissione di Diritto Internazionale, poi il Gruppo Speciale di Lavoro sul Crimine di Aggressione, furono fondamentali per ricercare una concreta 7 configurazione del crimine, tali da portare, nel 2010, alla prima revisione dello Statuto della Corte Penale Internazionale: la conferenza di Kampala.
Il traguardo finale di questo lungo viaggio è segnato dalla conferenza di New York del dicembre 2017, durante la quale, soddisfatte le condizioni temporali e numeriche previste al termine della conferenza di Kampala e fatta chiarezza su alcuni aspetti controversi del testo risultante dalla conferenza di revisione dello Statuto del 2010, si attivò definitivamente la giurisdizione della Corte Penale Internazionale sul crimine di aggressione a partire dal 18 luglio 2018, ventesimo anniversario della nascita della Statuto di Roma.
Nel secondo capitolo si offre, sulla base della fattispecie introdotta dall’articolo 8 bis dello Statuto della Corte Penale Internazionale, un’analisi della relazione che intercorre tra la responsabilità dello Stato e responsabilità dell’individuo per quanto riguarda l’aggressione: nonostante la Corte Penale sia un tribunale in grado di giudicare i soli individui, la definizione di crimine di aggressione, ivi prevista, individua quale condizione necessaria per la sua sussistenza la realizzazione di un atto di aggressione da parte dello Stato.
Si approfondiranno inoltre tutta una serie di aspetti e criticità in relazione alla qualifica del soggetto e in riferimento al tema dell’elemento soggettivo richiesto dalla Corte per tale crimine, nonché un’approfondita considerazione del rapporto tra la disciplina statutaria della Corte e la questione delle immunità.
Nel terzo e ultimo capitolo, infine, ci si occuperà delle questioni procedurali riguardo all’attivazione della giurisdizione della Corte Penale Internazionale in relazione al crimine di aggressione: in particolare, verranno considerati, come forme di attivazione, il referral da parte di uno Stato membro della Corte oppure da parte del Prosecutor proprio motu, nonché di tutte le problematiche inerenti alla possibilità da parte di uno Stato membro, frutto del risultato di compromesso raggiunto in sede di negoziati, e unica nel panorama dei grandi tribunali internazionali, di poter dichiarare espressamente di non accettare la giurisdizione della Corte sul crimine di aggressione.
Tale crimine ha dato origine a numerosi dibattiti e tentativi di negoziati in relazione ad una definizione che potesse essere accettata e condivisa dalla comunità internazionale fin dai tempi della Società delle Nazioni: per lungo tempo, infatti, l’aggressione venne considerata come un mezzo legittimo per la risoluzione di controversie tra Stati.
Il presente lavoro affronterà nel primo capitolo il complesso e tortuoso percorso che ha portato all’attuale definizione del crimine di aggressione, nonché le ragioni per cui si è deciso di attribuire la competenza per questo crimine alla Corte Penale Internazionale e le conseguenze a riguardo; ci si soffermerà poi sui principali tentativi di elaborare una definizione che potesse essere accettabile e condivisa e sulle cause del fallimento della gran parte dei negoziati avvenuti durante la prima parte del XX secolo.
Verrà presa in considerazione ed esaminata la risoluzione 3314/1974 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in grado per la prima volta di configurare una fattispecie definitoria per il crimine di aggressione, la quale, nonostante forti critiche su alcuni articoli della risoluzione stessa, è stata presa come punto di riferimento nei decenni successivi.
Verranno analizzati e approfonditi i negoziati avvenuti durante la conferenza di Roma, istitutiva della Corte Penale Internazionale, nella quale si dibatté a lungo sull’an e sul quomodo per l’attribuzione della giurisdizione della Corte su tale crimine: la soluzione adottata fu di compromesso in quanto si limitava a prevedere una norma, l’articolo 5 paragrafo 2, in cui si disponeva che la Corte avrebbe potuto esercitare effettivamente la propria competenza soltanto una volta che sarebbero stati approvati degli emendamenti in conformità con gli articoli 121 e 123 dello Statuto, rimandando così, ancora una volta, l’attribuzione in concreto della giurisdizione della Corte sul crimine. “The long journey”, espressione impiegata dal giudice Giorgio Gaja in uno dei sui scritti sull’argomento, è stato caratterizzato da un ultimo ventennio nel quale, finalmente, si sono intensificati e concentrati gli sforzi per adottare una definizione condivisa del crimine: prima la Commissione di Diritto Internazionale, poi il Gruppo Speciale di Lavoro sul Crimine di Aggressione, furono fondamentali per ricercare una concreta 7 configurazione del crimine, tali da portare, nel 2010, alla prima revisione dello Statuto della Corte Penale Internazionale: la conferenza di Kampala.
Il traguardo finale di questo lungo viaggio è segnato dalla conferenza di New York del dicembre 2017, durante la quale, soddisfatte le condizioni temporali e numeriche previste al termine della conferenza di Kampala e fatta chiarezza su alcuni aspetti controversi del testo risultante dalla conferenza di revisione dello Statuto del 2010, si attivò definitivamente la giurisdizione della Corte Penale Internazionale sul crimine di aggressione a partire dal 18 luglio 2018, ventesimo anniversario della nascita della Statuto di Roma.
Nel secondo capitolo si offre, sulla base della fattispecie introdotta dall’articolo 8 bis dello Statuto della Corte Penale Internazionale, un’analisi della relazione che intercorre tra la responsabilità dello Stato e responsabilità dell’individuo per quanto riguarda l’aggressione: nonostante la Corte Penale sia un tribunale in grado di giudicare i soli individui, la definizione di crimine di aggressione, ivi prevista, individua quale condizione necessaria per la sua sussistenza la realizzazione di un atto di aggressione da parte dello Stato.
Si approfondiranno inoltre tutta una serie di aspetti e criticità in relazione alla qualifica del soggetto e in riferimento al tema dell’elemento soggettivo richiesto dalla Corte per tale crimine, nonché un’approfondita considerazione del rapporto tra la disciplina statutaria della Corte e la questione delle immunità.
Nel terzo e ultimo capitolo, infine, ci si occuperà delle questioni procedurali riguardo all’attivazione della giurisdizione della Corte Penale Internazionale in relazione al crimine di aggressione: in particolare, verranno considerati, come forme di attivazione, il referral da parte di uno Stato membro della Corte oppure da parte del Prosecutor proprio motu, nonché di tutte le problematiche inerenti alla possibilità da parte di uno Stato membro, frutto del risultato di compromesso raggiunto in sede di negoziati, e unica nel panorama dei grandi tribunali internazionali, di poter dichiarare espressamente di non accettare la giurisdizione della Corte sul crimine di aggressione.