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Diritto tributario -

La Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e il diritto tributario: la tutela del contribuente

AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2013
TIPOLOGIA: Laurea liv. II (specialistica)
ATENEO: Universitą degli Studi di Firenze
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Il settore tributario è un settore particolarmente delicato in quanto porta al suo interno interessi opposti: quello del contribuente all’integrità del proprio patrimonio e quello dell’Erario ad assicurare entrate allo Stato.
L’unico articolo della CEDU che prende espressamente in considerazione la materia fiscale è l’art. 1 del I Protocollo Addizionale del 1952, di cui in seguito si parlerà più specificamente, che salvaguarda il diritto di proprietà e prevede una deroga in favore degli Stati di porre in vigore le leggi che essi ritengono necessarie per disciplinare l’uso dei beni in maniera conforme all’interesse generale.
In tempi più recenti, la Corte EDU è arrivata a riconoscere una violazione diretta dell’art. 1 Prot. I da parte di uno Stato nei casi di ritardo nei rimborsi dei crediti d’imposta. Come già ricordato, l’art. 1 Prot. I ha una rilevanza immediata in ambito fiscale per il fatto che qualsiasi tipologia di imposizione costituisce una interferenza col diritto di proprietà e col godimento dei propri beni. La Corte di Strasburgo, pur ammettendo che l’imposizione fiscale costituisce un’ingerenza nel diritto di proprietà, ha sottolineato il margine di apprezzamento lasciato agli Stati in materia di imposizione fiscale da parte di una norma statale.
La tutela del contribuente è offerta dalla combinazione dell’art.1 Prot. I e dell'art.14 CEDU, per evitare la discriminazione di trattamento. Il divieto di discriminazione è indicato nell’art.14 CEDU che stabilisce che: “il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione in particolare quelle fondate sul sesso, sulla razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione”.
La giurisprudenza in questo caso ha fissato alcuni principi importanti; innanzitutto l’assunto che l’articolo in questione si applica solo in relazione agli altri diritti e libertà previsti nella CEDU. Questo però non è sufficiente: infatti gli Stati possono, per eliminare le differenze, prevedere soluzioni giuridiche diverse in casi simili, attuando così una diversità di trattamento nella tutela dei diritti. Naturalmente, questa diversità deve essere considerata secondo i parametri indicati perché altrimenti corre il rischio di diventare però discriminazione, nel caso in cui non abbia una giustificazione obiettiva e ragionevole. Infatti, per essere giustificata deve avere, in primo luogo, un fine legittimo e, in secondo luogo, deve esserci una ragionevole relazione di proporzionalità tra i mezzi impiegati e il fine perseguito.
La prima fase che si trova ad affrontare la Corte è quella di identificare innanzitutto le varie situazioni concrete che si presentano e valutarne i possibili termini di paragone. Se le situazioni presentano elementi di analogia, viene studiata la valutazione della legittimità o meno del fine al quale risponde la differenza di trattamento. La legittimità del fine viene valutata attraverso canoni che variano secondo i contesti, e la Corte Edu ha spesso usato una formula che si richiama semplicemente ai «principi che prevalgono nelle società democratiche».
Nell’ambito del giudizio di uguaglianza, un ruolo importante viene svolto dalla dottrina del "margine di apprezzamento", in quanto la Corte ha stabilito che “gli Stati contraenti godono di un certo margine di apprezzamento sul se e sulla misura in cui le differenze tra situazioni altrimenti simili giustifichino un differente trattamento”. Il motivo di questa concessione è la migliore indicazione per le posizioni di fatto e diritto. La distinzione fra le differenze di trattamento fiscale giustificate e quelle che non lo sono è sottoposta alle regole usate dalla Corte EDU nell’applicazione dell’art.14 CEDU.

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Norme di riferimento

  • Art. 1 Prot. I CEDU
    Art. 14 CEDU
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