AUTORE:
Costanza Pozzo
ANNO ACCADEMICO: 2020
TIPOLOGIA: Tesi di Specializzazione/Perfezionamento
ATENEO: Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Il Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) è oggetto del Regolamento (CE) n. 1082/2006 adottato a seguito di un prolungato iter legislativo.
L’obiettivo perseguito con questo regolamento è, come si legge all’articolo 1, par. 2, quello di “facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e/o interregionale, di seguito denominata «cooperazione territoriale» tra i suoi membri (…) al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale”.
Peculiarità del GECT è la personalità giuridica: “Un GECT ha personalità giuridica” (articolo 1, par. 3), soluzione particolarmente opportuna nei casi in cui sia necessario dare una struttura concreta alla cooperazione.
La domanda che si pone, in presenza di un siffatto strumento che raggruppa organizzazioni e discipline di più ordinamenti, riguarda la gestione del rapporto tra differenti norme di differenti ordinamenti.
In particolare, se il Regolamento CE n. 1082/2006, recentemente modificato dal Regolamento (UE) n. 1302/2013, sottolinea in più punti di prediligere il diritto dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale, la direttiva 2014/24/UE, in materia di appalti pubblici, introduce all’articolo 39 (“Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi”), par. 5, lett. b, la possibilità per i GECT di applicare “le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue attività”.
La presente trattazione cerca di fare luce su questa possibilità.
La tesi si articola in tre capitoli.
Il primo capitolo si occupa di presentare le origini del GECT e, in particolare, il processo che ha portato alla creazione di tale strumento.
Il secondo capitolo analizza la disciplina applicata al GECT, partendo dal diritto internazionale privato per arrivare all’ordinamento italiano.
Il terzo capitolo, fulcro della trattazione, si preoccupa di analizzare l’eventuale applicazione dell’articolo 39, par. 5, lett. b) della direttiva 2014/24/UE, esaminando il significato attribuibile a tale disposizione e le conseguenze sotto un profilo giurisdizionale di applicazione da parte del giudice di una normativa che non sia la lex fori.
Nelle conclusioni si cercherà di individuare una potenziale formulazione di articolo da inserire nei documenti fondanti del GECT per l’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici di uno Stato membro del GECT non di sede sociale.
L’obiettivo perseguito con questo regolamento è, come si legge all’articolo 1, par. 2, quello di “facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e/o interregionale, di seguito denominata «cooperazione territoriale» tra i suoi membri (…) al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale”.
Peculiarità del GECT è la personalità giuridica: “Un GECT ha personalità giuridica” (articolo 1, par. 3), soluzione particolarmente opportuna nei casi in cui sia necessario dare una struttura concreta alla cooperazione.
La domanda che si pone, in presenza di un siffatto strumento che raggruppa organizzazioni e discipline di più ordinamenti, riguarda la gestione del rapporto tra differenti norme di differenti ordinamenti.
In particolare, se il Regolamento CE n. 1082/2006, recentemente modificato dal Regolamento (UE) n. 1302/2013, sottolinea in più punti di prediligere il diritto dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale, la direttiva 2014/24/UE, in materia di appalti pubblici, introduce all’articolo 39 (“Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi”), par. 5, lett. b, la possibilità per i GECT di applicare “le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue attività”.
La presente trattazione cerca di fare luce su questa possibilità.
La tesi si articola in tre capitoli.
Il primo capitolo si occupa di presentare le origini del GECT e, in particolare, il processo che ha portato alla creazione di tale strumento.
Il secondo capitolo analizza la disciplina applicata al GECT, partendo dal diritto internazionale privato per arrivare all’ordinamento italiano.
Il terzo capitolo, fulcro della trattazione, si preoccupa di analizzare l’eventuale applicazione dell’articolo 39, par. 5, lett. b) della direttiva 2014/24/UE, esaminando il significato attribuibile a tale disposizione e le conseguenze sotto un profilo giurisdizionale di applicazione da parte del giudice di una normativa che non sia la lex fori.
Nelle conclusioni si cercherà di individuare una potenziale formulazione di articolo da inserire nei documenti fondanti del GECT per l’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici di uno Stato membro del GECT non di sede sociale.