1. (1)Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.
Note
(1)
Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219.