1. L'amministrazione finanziaria, nel quadro dell'attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, adotta ogni opportuno adeguamento della struttura organizzativa ed individua l'occorrente riallocazione delle risorse umane, allo scopo di assicurare la piena operativitā delle disposizioni dell'articolo 11 della presente legge.
2. Per le finalitā di cui al comma 1 il Ministro delle finanze č altresė autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti per la riqualificazione del personale in servizio.