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Articolo 10 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(L. 19 febbraio 2004, n. 40)

[Aggiornato al 03/12/2024]

Strutture autorizzate

Dispositivo dell'art. 10 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

  1. a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;
  2. b) le caratteristiche del personale delle strutture;
  3. c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
  4. d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.

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