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Articolo 8 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(L. 19 febbraio 2004, n. 40)

[Aggiornato al 03/12/2024]

Stato giuridico del nato

Dispositivo dell'art. 8 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.

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