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Articolo 38 Codice Processo Penale Minorile

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Procedimento davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

Dispositivo dell'art. 38 Codice Processo Penale Minorile

1. Nei casi previsti dall'articolo 37 il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie procede al giudizio sulla pericolosità nelle forme previste dall'articolo 678 del codice di procedura penale e decide con sentenza, sentiti il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi indicati nell'articolo 6. Nel corso del procedimento può modificare o revocare la misura applicata a norma dell'articolo 37 comma 1 o applicarla in via provvisoria(1).

2. Con la sentenza il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie applica la misura di sicurezza se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2(1).

Note

(1) Comma modificato - così come la rubrica del presente articolo - dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia), il quale ha altresì disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data". Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

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