1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario:
- a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
- b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
- c) la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
- d) il procuratore generale presso la corte di appello;
- e) la sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
- f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni(1)(2).
Note
(1)
Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia), il quale ha altresì disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".
(2)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".