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Articolo 14 Codice Processo Penale Minorile

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448)

[Aggiornato al 05/07/2024]

Casellario giudiziale per i minorenni

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 14 Codice Processo Penale Minorile

Articolo abrogato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

[1. Presso ciascun tribunale per i minorenni, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, l'ufficio del casellario per i minorenni raccoglie e conserva, oltre alle annotazioni di cui è prevista l'iscrizione da particolari disposizioni di legge, l'estratto dei provvedimenti indicati nell'articolo 686 del codice di procedura penale riguardanti i minorenni nati nel distretto.

2. I provvedimenti e le annotazioni riguardanti minorenni nati all'estero o dei quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato si conservano nell'ufficio del casellario presso il tribunale per i minorenni di Roma.

3. Le certificazioni relative alle iscrizioni nel casellario per i minorenni possono essere rilasciate soltanto alla persona alla quale si riferiscono o alla autorità giudiziaria.]

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