Articolo abrogato dall’art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218.
[Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessuno caso le leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente, o le private disposizioni e convenzioni possono avere effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume [c.p.c. 797, n. 7; c.p.p. 733]. L'ordine corporativo fa parte integrante dell'ordine pubblico.]