1. Gli articoli 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 non si applicano ai lavoratori a bordo di navi da pesca marittima.
2. Fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di categoria, la durata dell'orario di lavoro a bordo delle navi da pesca è stabilita in 48 ore di lavoro settimanale medie, calcolate su un periodo di riferimento di un anno, mentre i limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi da pesca sono così stabiliti:
- a) Il numero massimo delle ore di lavoro a bordo non deve superare:
- 1) 14 ore in un periodo di 24 ore;
- 2) 72 ore per un periodo di sette giorni;
ovvero
- b) Il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a:
- 1) 10 ore in un periodo di 24 ore;
- 2) 77 ore per un periodo di sette giorni.
3. Le ore di riposo non possono essere suddivise in più di due periodi distinti, di cui uno è almeno di sei ore consecutive e l'intervallo tra i due periodi consecutivi di riposo non deve superare le 14 ore.