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Articolo 40 Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione

(D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Ufficio del massimario

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 40 Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione

L'articolo 40 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023.

[1. È istituito presso ciascuna corte di giustizia tributaria di secondo grado un ufficio del massimario, che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni della stessa e delle corti di giustizia tributaria di primo grado provinciali aventi sede nella sua circoscrizione.

2. Alle esigenze del suindicato ufficio si provvede nell'ambito del contingente di cui all'art. 32.

3. Le massime delle decisioni saranno utilizzate per alimentare la banca dati del servizio di documentazione tributaria gestita dal sistema centrale di elaborazione del Ministero delle finanze, al quale le commissioni sono collegate anche per accedere ad altri sistemi di documentazione giuridica e tributaria(1).]

Note

(1) La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".

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