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Articolo 24 Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione

(D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Attribuzioni

Dispositivo dell'art. 24 Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione

1. Il consiglio di presidenza:

  1. a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
  2. b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;
  3. c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado;
  4. d) formula al Ministro delle finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle corti di giustizia di primo e secondo grado;
  5. e) predispone elementi per la redazione della relazione del Ministro delle finanze di cui all'art. 29, comma 2, anche in ordine alla produttività comparata delle commissioni(1);
  6. f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;
  7. g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado divise in sezioni;
  8. g-bis) stabilisce annualmente i carichi esigibili, distintamente, per i magistrati tributari e per i giudici tributari(3);
  9. h) assicura l'aggiornamento professionale dei giudici tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente, in sede centrale e decentrata(2);
  10. i) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque riguardano il funzionamento delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado;
  11. l) esprime parere sulla ripartizione fra le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze per le spese di loro funzionamento;
  12. m) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1;
  13. m-bis) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di magistrati e di giudici tributari presso altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno(3);
  14. n) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

2. Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento dell'attività giurisdizionale delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e può disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante(1).

2-bis. Al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, presso il Consiglio di presidenza è istituito, con carattere di autonomia e indipendenza, l'Ufficio ispettivo, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un direttore. L'Ufficio ispettivo può svolgere, col supporto della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, attività presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza(1).

2-ter. I componenti dell'Ufficio ispettivo sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia tributaria. Ai giudici tributari componenti dell'Ufficio è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di corte di giustizia tributaria(1).

Note

(1) La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che le modifiche di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
(2) Lettera modificata dall'art. 1-ter, comma 5, lettera b) del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.
(3) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 24, comma 2-bis, lettera d) del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, che ha disposto la modifica della lettera m-bis) e l'introduzione della lettera g-bis).

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