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Articolo 15 ter Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione

(D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545)

[Aggiornato al 26/08/2026]

Sanzioni disciplinari dei magistrati tributari

Dispositivo dell'art. 15 ter Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione

1. (1)Il magistrato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

  1. a) l'ammonimento;
  2. b) la censura;
  3. c) la perdita dell'anzianità;
  4. d) l'incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;
  5. e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
  6. f) la rimozione.

2. Quando per il concorso di più illeciti disciplinari si debbono irrogare più sanzioni di diversa gravità, si applica la sanzione prevista per l'infrazione più grave. Quando più illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente più grave. Nei casi di cui al primo e al secondo periodo, può essere applicata anche la sanzione meno grave se compatibile.

3. L'ammonimento è un richiamo, espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato, dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.

4. La censura è una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo della decisione disciplinare.

5. La perdita dell'anzianità non può essere inferiore a due mesi e non può superare i due anni.

6. La temporanea incapacità a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo non può essere inferiore a sei mesi e non può superare i due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Applicata la sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio ove le svolgeva anteriormente al provvedimento disciplinare.

7. La sospensione dalle funzioni consiste nell'allontanamento dalle funzioni con la sospensione dallo stipendio e il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima qualifica; alla metà, se alla seconda e terza qualifica; a un terzo, se alla quarta o quinta qualifica.

8. La rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio e viene attuata mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 149.

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