1. Decadono dall'incarico i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado i quali:
- a) perdono uno dei requisiti di cui all'art. 7;
- b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'art. 8;
- c) cessano, se magistrati o altri dipendenti dell'amministrazione pubblica in attività di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti;
- d) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;
- e) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.
2. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro delle finanze previa deliberazione del consiglio di presidenza.