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Articolo 1 bis Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione

(D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545)

[Aggiornato al 01/05/2024]

La giurisdizione tributaria

Dispositivo dell'art. 1 bis Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione

1. (1)La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022.

2. I magistrati tributari di cui al comma 1 sono reclutati secondo le modalità previste dagli articoli da 4 a 4 quater.

3. L'organico dei magistrati tributari di cui al comma 2 è individuato in 448 unità presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L. 31 agosto 2022, n. 130.

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